Dal 23 luglio 1431 al 7 maggio 1437.
25 sessioni.
Trasferimento a Ferrara ad opera di Eugenio IV (1431-1447) il 18 settembre 1437, definitivamente il l gennaio 1438; da lì a Firenze il 16 gennaio 1439. Qui unione coi Greci il 6 luglio 1439, con gli Armeni il 22 novembre, con i copti il 4 febbraio 1442. Trasferimento a Roma il 25 aprile 1442, qui unione con i Siri il 30 novembre 1444 e con i Caldei e i Maroniti di Cipro il 7 agosto 1445
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SESSIONE 1 (14 dicembre 1431)
(Scopo del concilio).
Poiché ogni essere dirige più direttamente e intensamente la sua azione quando ne conosce lo scopo, il santo sinodo, riflettendo assiduamente alle necessità della religione cristiana, dopo matura e accurata deliberazione, coli l'aiuto di Dio, da cui proviene ogni bene decide di perseguire con ogni attenzione e sollecitudine questi tre scopi. Primo, far si che, fugate dai confini del popolo cristiano le tenebre di ogni eresia, per dono del Cristo, vera luce, rifulga lo splendore della verità cattolica. Secondo, che il popolo cristiano, sedata colla dovuta riflessione la rabbia delle guerre, da cui per istigazione del seminatore di zizzania (1), in diverse parti del mondo esso è afflitto e diviso, con l'aiuto dell'autore della pace, ritrovi pace e tranquillità. Terzo, che la vigna del Cristo, - invasa dai triboli e dalle spine dei vizi e divenuta quasi una selva, - estirpati questi triboli e queste spine con l'assiduità della necessaria coltura, possa rifiorire mediante la celeste opera dell'agricoltore evangelico (2), e produrre con prospera fertilità i frutti dell'onestà e dell'onore.
Poiché senza la grazia celeste non si possono sperare beni cosi grandi, il concilio esorta vivamente tutti i cristiani perché supplichino istantemente con devote preghiere, digiuni ed elemosine la divina maestà, affinché Dio, buono e misericordioso, placato da questi umili atti, si degni concedere a questo sacro concilio con la sua consueta bontà, l'attuazione desiderata di tali scopi, imponendo ciò in remissione dei loro peccati.
SESSIONE III (29 aprile 1432)
(In nessun modo è possibile lo scioglimento del concilio).
Il santo sinodo, considerando che lo scioglimento del concilio (3) è stato fatto contro le disposizioni del concilio di Costanza, e che avrebbe per conseguenza un grave pericolo di eversione per la fede, di turbamento e danno per lo stato ecclesiastico e di scandalo per tutto il popolo cristiano, ha stabilito che esso non possa avvenire. E anzi, che, senza che esso costituisca il minimo ostacolo, con la grazia dello Spirito Santo, si proceda nella trattazione già lodevolmente iniziata dei problemi relativi alla stabilità della fede e alla salvezza del popolo cristiano.
Il vescovo di Losanna e il decano di Utrecht non hanno portato da parte del santissimo signor papa la desiderata risposta, benché questi sia stato supplicato, interpellato, richiesto, pregato non solo da questi inviati del concilio a nome dello stesso concilio, ma anche dal serenissimo signor Sigismondo, re dei Romani e fedele difensore della chiesa. Questo santo sinodo, basandosi sul decreto della V sessione del sacro concilio di Costanza, ha deciso in questa solenne sessione di interpellare lo stesso santissimo signor papa e i reverendissimi signori cardinali, nel modo e nella forma che seguono.
Questo santo sinodo, legittimamente riunito nello Spirito santo, con ogni riverenza e istanza supplica il beatissimo signor papa Eugenio e per la misericordia di Gesù Cristo (4) lo prega, gli chiede, lo scongiura, e lo esorta a revocare di fatto il preteso scioglimento, come di fatto è stato emesso; e a trasmettere e pubblicare nelle diverse parti del mondo la revoca, come ha fatto per lo scioglimento; e a desistere assolutamente da qualsiasi impedimento al concilio. Anzi, com'è suo dovere, lo favorisca e lo assista; gli procuri i sussidi e gli aiuti opportuni; e fra tre mesi - tempo che esso gli assegna e gli stabilisce come termine perentorio - se le sue condizioni di salute lo permetteranno, venga personalmente. Diversamente, voglia destinare in luogo e vece sua una o più persone e le mandi con pieni poteri, perché possano concludere ogni singola questione di questo concilio fino alla sua completa conclusione, attraverso le varie fasi, gradualmente e successivamente.
Altrimenti, se sua santità trascurasse di farlo, - cosa che neppure si deve pensare del vicario di Cristo - il santo sinodo, secondo quanto gli sembrerà giusto e lo Spirito santo gli avrà suggerito, cercherà di provvedere alle necessità della chiesa e procederà conforme al diritto divino ed umano insieme. Similmente prega i reverendissimi signori cardinali, - che come cardini principali della chiesa di Dio dovrebbero attendere col massimo zelo a queste cose, - chiede loro, li scongiura e li esorta a voler fare sollecita istanza presso il signor papa per quanto riguarda i problemi accennati, e a voler favorire e assistere e aiutare in tutti i modi possibili il concilio. E poiché la loro presenza, data la loro autorità e grande prudenza ed esperienza delle cose, potrebbe essere assai utile a questo sacro concilio, chiede, esorta, cita i signori cardinali e ciascuno di loro in particolare, perché entro
tre mesi, cessando ogni impedimento canonico, vengano al sacro concilio generale; termine che stabilisce e assegna in modo preciso e perentorio. In caso diverso, poiché la loro negligenza nel venire a questo sacro concilio per rimediare a tante necessità della chiesa, senza dubbio sarebbe causa di grande pericolo per la fede cattolica, e per tutta la chiesa, questo santo sinodo, trascorso il termine suddetto, procederà contro i negligenti nel venire - come esige la loro contumacia
nel modo che consiglieranno e permetteranno le prescrizioni del diritto divino e umano, e cercherà, con l'aiuto dell'Altissimo, di provvedere alle necessità della chiesa […]
SESSIONE IV (20 Giugno 1432)
(Se durante il concilio fosse vacante la sede apostolica non si proceda all'elezione fuori del concilio).
Questo sinodo generale di Basilea, legittimamente riunito nello Spirito santo, espressione della chiesa universale, considera che è previdente preordinare gli eventi futuri e provvedere salutarmente a quanto potrebbe portare danno alla cosa pubblica.
Lo stesso sinodo è impegnato nella lotta all'eresia e nel promuovere la pace del popolo cristiano, con la grazia dello Spirito santo, nella riforma dei costumi, - cosa che certamente è assai necessaria considerato lo stato delle cose e dei tempi, - per questo ha convocato al sacro concilio i venerabili padri cardinali della santa chiesa romana, nella certezza che la loro presenza per l'autorità di cui godono, per la loro saggezza e le loro conoscenze possa esser in molti modi feconda. Dato che se essi venissero al concilio come obbedienti e la vacanza della sede apostolica avvenisse altrove, potrebbero essere danneggiati proprio quelli che obbediscono al concilio e servono all'utilità della chiesa, perché l'obbedienza non porti danno, ma un aumento di utilità e di onore e perché la disobbedienza non debba per caso essere utile ad alcuni che sono negligenti, il santo sinodo, riflettendo con previdente attenzione a queste ed altre cose che potrebbero e dovrebbero preoccupare qualunque uomo prudente, stabilisce, prescrive e definisce che nell'eventualità della vacanza della sede apostolica durante questo sacro concilio generale, l'elezione del sommo pontefice debba esser fatta nella sede di questo sacro concilio e proibisce assolutamente che venga fatta altrove.
Ciò che venisse tentato in contrario con qualsiasi autorità, anche papale, non ostante qualsiasi costituzione fatta o da farsi, o altre disposizioni contrarie sarà vano e di nessun valore o importanza ipso iure, per disposizione di questo concilio.
Chi tentasse di fare il contrario sia inabile sia attivamente che passivamente all'elezione del romano pontefice, e a qualsiasi altra dignità. Sia, inoltre, privato per sempre di ogni dignità che avesse e incorra senz'altro nella nota di infamia e nella sentenza di scomunica.
Chi credesse di ritenere valida, di fatto, qualche pretesa elezione, nonché il preteso eletto e quelli che a lui aderiscono e si comportano con lui come se veramente fosse tale, incorrano ugualmente nella stessa pena. Quanto all'assoluzione di tutti e singoli quelli che sono incorsi nelle sentenze accennate o in qualcuna di esse, il sinodo la riserva a sé soltanto, eccetto in pericolo di morte. Stabilisce, infine, che il presente decreto colpisce, ha forza e sortisce l'effetto dopo quaranta giorni consecutivi che seguiranno immediatamente il giorno della sua pubblicazione.
SESSIONE VIII (18 dicembre 1432)
(Il concilio deve essere unico).
Il sacrosanto concilio generale di Basilea, legittimamente riunito nello Spirito santo, espressione della chiesa universale, a perpetua memoria.
Come la santa chiesa cattolica è unica, secondo le parole del suo sposo, Cristo: Una è la mia colomba, la mia diletta (5) e secondo la professione di fede, dato che l'unità non soffre divisione, non può esservi se non un unico concilio generale, espressione della chiesa cattolica.
Poiché, dunque, con i decreti dei sacri concili generali di Costanza e di Siena, e con l'approvazione dei due pontefici romani, Martino V di felice memoria ed Eugenio IV, il concilio generale è stato convocato in questa città di Basilea dove in effetti si è legittimamente raccolto sotto la guida
dello Spirito santo, è chiaro che durante questo concilio non possa esservene un altro altrove.
Chiunque dunque, durante questo sacro concilio osasse convocare e raccogliere un'altra assemblea sotto il nome di concilio generale, evidentemente non promuoverebbe un concilio della chiesa cattolica, ma un conciliabolo di scismatici.
Questo santo concilio, perciò, ammonisce ed esorta tutti i fedeli del Cristo, di qualunque stato o dignità, anche papale, imperiale o regale, essi siano, e li scongiura per il divino giudizio - quel giudizio che la divina scrittura ricorda in Core, Datan e Abiron, autori dello scisma (6) - ordina e comanda severamente in virtù di santa obbedienza e sotto minaccia delle pene stabilite dal diritto contro gli scismatici, che durante questo santo concilio non osino fare o raccogliere, magari col pretesto di qualche promessa o giuramento altra assemblea sotto il nome di concilio generale - che del resto non sarebbe tale - o recarvici, o partecipare ad essa come se fosse un concilio generale, o ricorrere in qualunque modo ad essa, o considerarla e ritenerla come concilio generale, o anche solo nominarla, anche se si adduca la ragione che esso è già stato indetto o si tenti di indirlo nel futuro.
Se poi un ecclesiastico, anche se fosse un cardinale di santa romana chiesa, o qualsiasi altro di qualunque stato, grado, o condizione, pretendesse di andare a Bologna o ad altra località sotto il nome di concilio durante questo in atto a Basilea, o rimanervi, incorra ipso facto nella sentenza di scomunica, di privazione di ogni beneficio, dignità e ufficio, e di inabilità ad essi. Quanto alle dignità, agli uffici e ai benefici di costoro, ne venga liberamente disposto da coloro, cui spetta per diritto, anche nel caso che le chiese fossero cattedrali o metropolitane.