Dominus Est !

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..Et unam, sanctam, cathólicam et apostólicam Ecclésiam!


    Terzo Concilio Lateranense

    Stephanos
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    Messaggio  Stephanos Ven Giu 27, 2008 6:35 pm

    Terzo Concilio Lateranense


    Dal 5 al 19 marzo 1179.
    Presieduto da Alessandro III
    Presenti circa 300 prelati (la metà italiani). 27 canoni conservati. Non esistono gli atti.


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    Canone I (Cost. Licet de evitanda)

    Quantunque siano state emanate dai nostri predecessori non poche e chiare costituzioni per evitare la discordia nell’elezione del sommo Pontefice, tuttavia spesso, per una malvagia e ambiziosa audacia la chiesa ha sofferto scisma pericolosi. Noi per evitare questo male, col consiglio dei nostri fratelli e l’approvazione del concilio, abbiamo deciso di aggiungere qualche cosa.

    Stabiliamo quindi che, poiché il nemico non cessa di seminare la zizzania (cfr. Mt 15, 25), che se non vi è l’unanimità tra i cardinali per la scelta del pontefice, e, pur concordando i due terzi, l’altro terzo non intende accordarsi, e elegge un altro, sia considerato Romano Pontefice quegli che è stato eletto e riconosciuto dai due terzi. Se qualcuno, basandosi sulla nomina del restante terzo, non potendo ottenere la cosa in sé si arrogasse il titolo di papa, sia lui che quelli che lo riconoscessero, siano scomunicati e puniti con l’esclusione dagli ordini sacri. Ad essi, quindi, sia negata anche la comunione, salvo il viatico se fossero agli estremi, e, se non si ravvedessero, abbiano la stessa sorte di Dathan e Abiron che furono inghiottiti vivi dalla terra (cfr. Dt 11, 6; Nm 16, 30-33).

    Inoltre chi fosse stato eletto all’ufficio apostolico da un numero inferiore ai due terzi, non sia in nessun modo accettato a meno che non si verifichi una maggiore convergenza di voti; ed egli sia soggetto alla pena predetta, qualora non volesse umilmente ritirarsi. Ciò, senza alcun pregiudizio per le costituzioni canoniche e ecclesiastiche secondo le quali deve prevalere l’opinione della maggioranza e dei più anziani, poiché i dubbi che possono sorgere saranno sottoposti al giudizio dell’autorità superiore. Nella Chiesa Romana invece occorre una norma speciale, perché non è possibile ricorrere a un superiore.

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